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Scrittrice di romanzi, racconti, fiabe, favole e storie per l'infanzia. Autrice del romanzo "Donne allo specchio" Mef Firenze, della raccolta di Fiabe "Storie di Magia" Happy Art Edizioni Milano, del volume LegenΔe di Piante - Nostra Protezione ed equilibrio in terra (una raccolta di 12 leggende sulle piante ambientate nei dodici mesi dell’anno) pubblicato a puntate nel 2014 su Wall Street International Magazine.Nel giugno 2017 ha pubblicato per la Collana I Cortili della Casa Editrice dei Merangoli, il Saggio Ingegneria Elevato n - Ingegneria del Futuro o Futuro dell’Ingegneria?, scritto a quattro mani con suo fratello Maurizio Boi, con 150 Immagini Colore/BN del fotografo Sergio Pessolano.

giovedì 22 settembre 2016

I CONDIZIONATORI E LE IMMISSIONI ATMOSFERICHE su Collengworld

I condizionatori e le immissioni atmosferiche

La gestione della manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di climatizzazione Autonomi/Centralizzati nelle abitazioni, nei centri commerciali, negli edifici pubblici e privati, di solito non viene affrontata con la preparazione e il rispetto che meriterebbe soprattutto in relazione ai danni ambientali che possono comportare interventi/riutilizzi e smaltimenti errati

L’impatto ambientale che i gas refrigeranti utilizzati in tali impianti genera, spesso è sconosciuto anche agli operatori del settore.
Questi fluidi, pur avendo contribuito a migliorare la qualità della nostra vita, causano sovente fenomeni di inquinamento non riconoscibili immediatamente poiché si tratta di gas inodori, incolori, non tossici e quindi apparentemente innocui.
In realtà queste sostanze sono particolarmente dannose per l’ambiente in quanto, se rilasciate nell'atmosfera, intaccano lo strato di ozono (CloroFluoroCarburi – CFC- o Idro CloroFluoroCarburi –HCFC) o contribuiscono all'Effetto Serra, producendo i loro effetti fino a centinaia d’anni (IdroFluoroCarburi – HFC).
A causa delle loro proprietà ozono lesive e per il loro potere climalterante, alcune di queste sostanze sono state messe al bando:
  1. CFC sono vietati dal 1994 in base al protocollo di Montreal;
  2. Gli HCFC eliminati gradualmente dal 01.01.2010 al 31.12.2014;
  3. Gli HFC ridotti gradualmente del 79% dal 2015 al 2030.

L’eliminazione dei primi due tipi non ha impedito un incremento delle immissioni di gas del 60% circa in Europa e in Italia, negli ultimi dieci anni, del 341%.
La fonte principale di dispersione in atmosfera di queste sostanze è rappresentata dall'utilizzo e dal consumo negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria.

Per contrastare questo insidioso fenomeno d’inquinamento diventa indispensabile ridurre le immissioni atmosferiche facendo in modo che impianti e apparecchiature siano installati correttamente, controllati nel funzionamento con cadenza periodica e, al termine del ciclo di vita, i gas refrigeranti siano conferiti a discarica nei centri di raccolta autorizzati.
È fondamentale quindi il destino dei gas refrigeranti alla fine della vita utile degli impianti e delle apparecchiature che li hanno utilizzati.
Liberare i gas refrigeranti in atmosfera, invece che recuperarli, non rappresenta soltanto un danno ambientale, sanzionato dalla Legge, ma anche una perdita in termini economici. Il recupero e il ritrattamento dei gas refrigeranti, infatti, può consentire il riutilizzo, evitando che si producano refrigeranti nuovi, la cui manifattura risulta molto dispendiosa dal punto di vista energetico.

Fino al XIX secolo i refrigeranti utilizzati erano tutti “naturali: acqua, ammoniaca, anidride solforosa, anidride carbonica, eteri.
Nel 1912 fu introdotto il protossido di azoto e nel 1920 l’etano e il propano.
Negli anni Trenta, vista la pericolosità dell’utilizzo di questi fluidi artificiali, i produttori di refrigeranti proposero sul mercato nuovi prodotti.
Infatti nel 1930, per garantire una maggiore sicurezza d’uso, comparvero i primi fluidi clorurati: CFC-11 (R11), CFC-12 (R12) e, in seguito, HCFC-22 (R22) e R502 (miscela di HCFC-22 e CFC-115) in quanto chimicamente stabili, con buone proprietà termodinamiche, non tossici, non infiammabili e dai costi contenuti.
Il cloro e il fluoro sono gli elementi chimici che soddisfano a tali requisiti: essi compongono in grande misura i CloroFluoroCarburi (CFC), gli IdroCloroFluoroCarburi (HCFC) e gli IdroFluoroCarburi (HFC).


I gas fluorurati (F-gas), invece sono composti chimici artificiali come gli HFC (IdroFluoroCarburi), i PFC (Perfluorocarburi) e l’SF6 (EsaFluorato di Zolfo): essi non ledono lo strato di ozono ma sono, tuttavia, altamente climalteranti, per il loro elevato Potenziale di Effetto Serra (Global Warming Potenzial o GWP), per questo sono controllati dal Protocollo di Kyoto.
Se entrambe le categorie di gas concorrono ad aggravare il fenomeno dell’Effetto Serra, i fluorocarburi rappresentano un aspetto critico, quanto spesso sottovalutato, delle emissioni. Questi gas, infatti, sono in grado di intrappolare il calore con un’efficacia anche mille volte maggiore di un gas serra di origine naturale, e sono in grado di rimanere attivi sull’atmosfera anche migliaia di anni. Una volta emessi, si distribuiscono in modo uniforme in tutta l’atmosfera e possono essere rimossi solo se distrutti dalla luce del sole negli strati più alti.
Tra i gas con potere di danneggiamento pari a zero (ODP=0) troviamo:
  • R134A: utilizzato negli impianti di condizionamento delle auto e dei trasporti refrigeranti, oltre diversi apparecchi domestici. Si utilizza nell’ambito del range di temperature tra -20°C a + 10° C;
  • R407C: utilizzato negli impianti di aria condizionata in sostituzione dell’R22 (idro coloro fluoro carburo con alto potere ozono lesivo). Offre risultati ottimali nel range di temperature tra -40°C a + 10° C;
  • R410A: il refrigerante più ecologico presente sul mercato, ideale per nuovi impianti e condizionatori civili e domestici. Sostituisce l’R22 nei piccoli impianti ed in quelli di trasporto. Offre risultati ottimali nel range di temperature tra -40°C a + 70° C;
  • R424AR434A: sono miscele utilizzate per il condizionamento dell’aria, come sostituti dell’R22, riducendo di molto l’impatto ambientale.

I nuovi gas refrigeranti a bassissimo effetto serra (HFO1234yf - HFO1234ze) si chiamano inveceHFO.
Gli HFO sono la 4a generazione di gas refrigeranti fluorurati e sono attualmente la migliore risposta a un mercato che chiede prodotti sicuri per gli utilizzatori e rispettosi dell’ambiente.
Se si pensa che nel mondo, solo per quanto riguarda gli apparecchi domestici, si stima che siano oggi funzionanti circa 1,5 miliardi di apparecchi, sono enormi le quantità di gas in essi contenuti e, di conseguenza, il potenziale impatto ambientale è molto elevato.


Per ovviare a questi inconvenienti il Regolamento Europeo 842 del 2006 sui gas fluorurati a effetto serra, ha istituito il Patentino Frigoristi o Certificazione dei Frigoristi che in Italia è stato reso obbligatorio con Decreto n. 43 del 27/01/2012.
Al superamento dell’esame, il tecnico viene qualificato come Personale Tecnico abilitato alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, recupero, controllo delle perdite nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e Pompa di calore contenenti gas refrigeranti fluorurati ai sensi del Regolamento (Ce) 303/2008.
Il Decreto prevedeva anche l’istituzione, presso in Ministero dell’Ambiente, di un Registro telematico, la cui gestione è stata affidata alle Camere di Commercio, ed al quale dovevano iscriversi entro il 12/04/2013 i tecnici e le Imprese operanti nelle attività di controllo perdite, recupero di gas, installazione, manutenzione o riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
Sono quattro i gradi di certificazione che possono essere rilasciati:


1. Categoria I: chi ne è in possesso può svolgere TUTTE le operazioni di controllo delle perdite, recupero, installazione e manutenzione, riparazione degli impianti.
2. Categoria II: chi ne è in possesso può svolgere TUTTE le attività citate sopra SOLO su sistemi:
• con MENO di 3 kg di gas fluorati;
• con MENO di 6 kg di gas fluorati per sistemi ermeticamente sigillati.
Gli interventi non devono comunque andare ad intervenire sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorati.
3. Categoria III: chi ne è in possesso può svolgere SOLO il recupero su sistemi con:
• con MENO di 3 kg di gas fluorati;
• con MENO di 6 kg di gas fluorati per sistemi ermeticamente sigillati.
4. Categoria IV: chi ne è in possesso può svolgere SOLO il controllo perdite sugli impianti di qualsiasi portata.
Qualora quindi debba essere affidato ad una Impresa un contratto per la gestione della sorveglianza, assistenza tecnica e manutenzione, degli impianti di climatizzazione Autonomi/Centralizzati, quest’ultimo deve dare evidenza della conformità dei requisiti professionali (impresa e persone fisiche) richiesti dalla Camera di Commercio, della certificazione F-GAS e dell’iscrizione al Registro nazionale del Ministero dell’Ambiente per l’installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad Effetto Serra in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 303/2008 e s.m.i.
Sarebbe buona norma proporre modifiche dell'impianto ogni volta che è possibile ottimizzare i consumi e verificare che tutti i materiali da impiegare siano delle migliori case costruttrici e conformi alla normativa vigente in materia.
Gli obblighi previsti sono i seguenti:
a) Controlli agli impianti
(registro dell’apparecchiatura Reg. CE 842/2006)
Per ogni impianto di condizionamento d'aria e a pompe di calore contenenti
sostanze controllate (Regolamento CE n. 842/2006) in quantità di 3 kg e superiori di F-Gas, bisogna compilare il Registro dell’apparecchiatura, utilizzando il format previsto dal Reg. CE 842/2006 (così fissato dall’Italia con il DPR 43/2012), salvo poi uniformarsi ad eventuali nuovi modelli prescritti da comunicazioni della Commissione Europea.
Per gli impianti con le caratteristiche sopra descritte, occorre compilare un nuovo registro dell’apparecchiatura allegando il vecchio registro (se esistente) e accertarsi che il registro sia disponibile presso l’impianto di condizionamento a cui si riferisce.
È necessario, altresì, eseguire il controllo delle fughe: quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, è opportuno procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro 30 (trenta) giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
Gli impianti devono essere sottoposti a controllo delle fughe con le seguenti
Cadenze:
  • annuale per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 30 kg;
  • semestrale per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 30 e i 300 kg
  • trimestrale per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore o uguale ai 300 kg
Per il dispositivo (cercafughe) bisogna accertare che:
  • il dispositivo sia verificato/controllato con periodo minimo di 1 verifica/anno;
  • nel dispositivo sia applicata una targhetta con indicato, un codice identificativo, un numero progressivo (se più dispositivi), la datadell'ultima verifica e la scadenza della verifica.
Dell’avvenuta verifica/controllo del dispositivo (cercafughe) occorre darne evidenza mediante un report ove siano indicate: la ragione
sociale, la marca/matricola dello strumento, e una descrizione della verifica effettuata (esempio: “verifica sensibilità minima cercafughe con confronto mediante rilevazione di una miscela aria gas corrispondente alla perdita minima richiesta dalla legge CEE 1516/2007 ovvero 5 grammi/anno”). Ogni fine anno bisogna consegnare alla Committenza il Registro dell’apparecchiatura di ogni impianto centralizzato e autonomo con le caratteristiche sopra descritte.

b) Controlli agli impianti “gas R22”
(libretto d’impianto DPR 147/2006)
Per ogni impianto di condizionamento d'aria e a pompe di calore contenenti sostanze controllate (DPR 147/2006) in quantità di 3 kg e superiori di Gas R22, è necessario compilare il libretto di impianto, utilizzando il format previsto dal DPR 147/2006.
Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le modalità e cadenze previste al punto a) di cui sopra.
Qualora venga rilevata una perdita di gas R22 dal circuito frigorifero, l'impianto deve essere disattivato, la fuga eliminata ed il gas R22 recuperato.
Reso non lesivo l’impianto è opportuno comunicare (mail/fax) entro 48 ore l’anomalia riscontrata in modo da stabilire le attività da intraprendere.

c) Controlli agli impianti
(libretto di impianto per la climatizzazione)
Per tutti gli impianti Centralizzati/Autonomi a prescindere dalla potenza (anche split), bisogna compilare il libretto di impianto per la climatizzazione utilizzando il format previsto dal Decreto 14/02/2014.
Al libretto di impianto per la climatizzazione va allegato il vecchio libretto presente all’impianto.
Bisogna accertarsi che il libretto di impianto per la climatizzazione sia disponibile presso l’impianto di condizionamento a cui si riferisce, unitamente al libretto d’impianto (DPR 147/2006) ed al registro dell’apparecchiatura (Reg. CE 842/2006) se impianti delle caratteristiche indicate ai punti a) e b) di cui sopra.
d) Controlli agli impianti
(rapporto di efficienza energetica DPR 74/2013)
In occasione degli interventi di controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, bisogna effettuare un controllo di efficienza energetica conformemente alle prescrizione riportate nel DPR 74/2013 e s. i. m. e nel Decreto 14/02/2014 ed emettere il relativo rapporto.
È molto importante gestire in maniera corretta le apparecchiature che contengono fluorocarburi e i rischi ambientali in caso di mancato recupero dei gas stessi. Un corretto smaltimento permette di recuperare tutti i fluidi frigorigeni contenuti nelle apparecchiature, oltre ad altri materiali che possono entrare nel circolo virtuoso del riciclo e riuso. 
Essi sono contenuti, oltre che nei frigoriferi a uso domestico e industriale, in:
  • Condizionatori d’aria per uso domestico o split che contengono normalmente da 0,5 a 4 kg di refrigerante (in media 0,31-0,34 Kg per kW di capacità di refrigerazione); 
  • Pompe di calore utilizzate solo per scaldare l’acqua hanno quantità di Fgas inferiori ai 3 Kg circa;
  • Pompe di calore utilizzate in impianti a carattere industriale hanno anche oltre i 30 kg di refrigerante.
I manutentori di impianti dei tipi di cui sopra, sono tenuti, inoltre, alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, sono tenuti a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione delle prestazioni possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo per l’ambiente. Il manutentore deve curare direttamente l’avvio a trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti derivanti o comunque rinvenuti dall'effettuazione delle prestazioni assumendo, a tal fine, la qualifica di produttore dei medesimi ed impegnandosi ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo nel rispetto della normativa vigente, e in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.
E si deve impegnare a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire prima dell’inizio dei lavori copia degli atti autorizzativi/di iscrizione posseduti dai soggetti quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero.
Si deve impegnare a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come nuovo o (eventualmente) come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte dei soggetti autorizzati, per il loro successivo avvio e trasporto a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi.
Il manutentore deve fornire, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente, atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art.193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ovvero una volta a regime il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 e s.m.i., copia cartacea della scheda AREA MOVIMENTAZIONE controfirmata dall’impianto di destinazione). In ogni caso, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente al conferimento atrasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori.

È molto importante la raccolta di sostanze ozono lesive
Sul sito della Commissione Europea è possibile consultare l’elenco completo di tutte le sostanze ozono lesive controllate, incluse le sostanze sottoposte a controllo secondo il Regolamento (CE) n. 1005/2009.
I Centri di Raccolta, in quanto destinati allo stoccaggio e alle eventuali attività di recupero dei gas ozono lesivi estratti da apparecchiature ed impianti dismessi, sono anche assoggettati alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)e successive modifiche.
Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, gli “operatori” di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’Ambiente tramite l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente, sulla base di dati contenuti nel relativo registro di impianto.
Riepilogando:
C’è l’obbligo che per impianti con quantità di refrigerante (HCFC, CFC secondo il DPR 147 )superiore ai 3 kg venga compilato il libretto d’impianto, sul quale vengono annotate tuttele operazioni effettuate sulla macchina, eventuali perdite di refrigerante, ispezioni periodiche e i problemi dell’impianto stesso.
Per la regolamentazione 842/06 è obbligatorio che tutti gli impianti che hanno al loro interno più di 3kg di refrigerante oppure 6kg se il circuito è sigillato ermeticamente di refrigeranti HFC (R134a, R407C, R410a etc…. ) abbiano un libretto che si chiama in questo caso Registro dell’Apparecchiatura per distinguerlo da quello usato per i gas CFC-HCFC (libretto di impianto)
Secondo la regolamentazione odierna quindi, tutte le unità contenenti gas refrigeranti HFC- HCFC- CFC devono essere ispezionate da personale qualificato cioè in possesso di Patentino per Frigoristi (art-9 c.1 del DPR 43/2012).
  • Regolamento (CE) n. 842/2006 Parlamento europeo e Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
  • Regolamento (CE) n. 303/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Reg. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
  • Decreto Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 concernente le modalità di attuazione del Reg. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
MESSA AL BANDO DEL REFROGERANTE R22
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Patrizia Boi è nata a Cagliari e vive a Roma dove lavora per una grande società di servizi come ingegnere civile. Scrive romanzi, racconti, fiabe, favole e storie per l'infanzia oltre che articoli e interviste.
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